L’articolo 2 del Decreto legislativo 175/2014 stabilisce che i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo di ogni anno, le certificazioni relative:
• ai redditi di lavoro dipendente;
• ai redditi assimilati;
• ai redditi di lavoro autonomo;
• ai redditi diversi
attestanti l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.
Il sostituto d’imposta può adempiere all’obbligo di comunicazione:
• effettuando un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate
• effettuando invii separati, ad esempio nel caso in cui le certificazioni di lavoro dipendente siano predisposte da un consulente del lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo siano invece generate in proprio.
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